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Gli obblighi di legge per la manutenzione degli impianti termici
Già dal 1993 col DPR 412/93 ogni impianto di riscaldamento (impianto termico) doveva essere corredato di un libretto (libretto d’impianto) dove registrare tutte le manutenzioni delle caldaie, e già allora si indicava la frequenza di manutenzione almeno una volta l’anno se non c’erano indicazioni diverse da parte del costruttore della caldaia o dell’impianto.(DPR 412/93 Art.11 c.4 e c.12). Da allora le normative che si sono susseguite hanno sempre mantenuto questo obbligo minimo.
In questo momento in Regione Lombardia si applica la normativa regionale, che può essere solo più restrittiva di quella nazionale e  che,  fortunatamente, è più chiara ed è più facilmente applicabile nelle situazioni ordinarie.
La legge regionale DGR 2601/2011
La legge regionale (DGR 2601/2011) regola l’attività di manutenzione caldaie in Regione Lombardia e riportata gli obblighi del manutentore e dell’utente finale.
Il DGR, all’ART. 11 cita:
“11 Controllo e manutenzione degli impianti termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondoi seguenti criteri:
a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante  ai sensi della normativa vigente;...”
L’obbligo di manutenzione deriva dalle norme di sicurezza ed impone per prima cosa di rispettare le indicazioni del libretto d’istruzioni della caldaia.
Il 99% dei costruttori di caldaie, Immergas compresa, consiglia la manutenzione della caldaia almeno una volta l’anno per motivi di sicurezza, in questo caso l’indicazione del costruttore diventa un obbligo di legge ed è prioritario rispetto a tutte le indicazioni scritte di seguito.
Sempre per la stessa legge, può essere sanzionato chi non rispetta gli obblighi sopra elencati (Art. 26):
“l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione...(omissis) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00”
Un altro obbligo poi è riportato all’ART 11. Poco sotto l’obbligo di manutenzione cita:
“11 Controllo e manutenzione degli impianti termici...(omissis) I controlli riportati nei modelli G ed F del D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:
a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;”
In questa parte del testo si parla dell’obbligo della prova fumi e della consegna ed inserimento a catasto regionale del rapporto di manutenzione (modello G-F o allegato G_F), queste operazioni vanno svolte per legge almeno ogni 2 anni per quasi tutte le caldaie di casa (Potenza inferiore a 35 Kw) e ogni anno per le caldaie più potenti (condomini ecc..).
Curiosità 
Anni addietro, ci sono stati alcuni equivoci nell’interpretazione della legge, soprattutto dopo l’uscita del D.Lg 192/2005.
Quasi tutti gli articoli scritti in merito, facevano riferimento alla legge Nazionale che non si applica in Regione Lombardia, ma leggendo bene, all’allegato L diceva le stesse cose che dice l’attuale legge regionale: è prioritaria la frequenza di manutenzione indicata dal costruttore.
Solo in caso non sia reperibile tramite il costruttore il libretto di istruzioni allora si devono leggere le frequenze minime indicate dalla legge.
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